Sez. 1, Sentenza n. 961 del 17/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171670 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - GIUDICE D'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ED INVIO DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE A UNO DEI REATI CONTESTATI.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - GIUDICE D'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ED INVIO DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE A UNO DEI REATI CONTESTATI.*
Non può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, con rinvio degli Atti al primo giudice, la nullità, di cui all'art. 475, n. 4 cod. proc. pen., che concerne l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali. Tale nullità, infatti, non rientra tra quelle previste dal secondo comma dell'art. 522 stesso codice, le quali, quanto all'imputato, sono solo quelle attinenti all'intervento, alla assistenza ed alla rappresentanza "nei casi e nelle forme che la legge stabilisce" (art. 185, primo comma n. 3 cod. proc. pen.), tanto più quando il rilevamento delle nullità peggiori la posizione dell'imputato che risulti il solo appellante. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza d'appello di rinvio al primo giudice per omessa pronuncia, oltretutto ritenuta insussistente dalla suprema Corte, in ordine a uno dei reati contestati). (V mass n 146394; (V mass n 105481).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)