Sez. 6, Sentenza n. 109 del 01/02/1971 Ud. (dep. 17/04/1971) Rv. 117614 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - VIOLENZA O MINACCIA - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - VIOLENZA O MINACCIA - ESTREMI.*
Per la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purche idoneo ad impedire o comunque turbare l'attivita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. Pertanto, integrano il delitto anche le manovre dirette a provocare la collisione dell'automezzo degli agenti con quello dei pubblici ufficiali, giacche tale condotta costituisce una grave minaccia, intesa ad ostacolare l'espletamento della pubblica funzione, essendo diretta a costringere gli inseguitori a desistere dalla loro Azione, per evitare il pericolo di avaria al loro autoveicolo e di danni alle loro persone. (V 113901, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)