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Sez. 3, Sentenza n. 42109 del 12/10/2007 Ud. (dep. 15/11/2007) Rv. 238072 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Messa in commercio di pesce illecitamente acquistato - Reato di cui all'art. 15 della L. n. 963 del 1965 - Concorso formale con la ricettazione - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238072-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di ricettazione concorre con la contravvenzione di messa in commercio del pescato illecitamente acquistato (art. 15, L. 14 luglio 1965, n. 963), in quanto si tratta di norme che offendono beni giuridici diversi (rispettivamente, il patrimonio e l'interesse dello Stato al regolare svolgimento dell'attività di pesca) e tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che tra i divieti previsti dall'art. 15 della citata legge non è contemplato l'acquisto del pescato che costituisce, quindi, un fatto lecito se non effettuato in mala fede in violazione di divieti previsti da altre norme, come ad esempio l'art. 648 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)