Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Testo in vigore al
Capo IV
Art. 16 Ruolo dei sovrintendenti
1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice sovrintendente;
2) sovrintendente;
3) sovrintendente principale;
4) sovrintendente capo.
Art. 17 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; puo' essere, altresi', affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unita' equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti.
5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Art. 18 Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, presso l'istituto per sovrintendenti di polizia.
2. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.
Art. 19 Modalita' del concorso e del corso di formazione
1. Per le modalita' del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 20 Dimissione dal corso
1. E' dimesso dal corso il personale che:
1) dichiara di rinunciare al corso;
2) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermita' riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.
Art. 21 Decorrenza della promozione
1. La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.
2. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Art. 22 Promozione a sovrintendente
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 23 Promozione a sovrintendente principale
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 24 Promozione a sovrintendente capo
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:
1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della meta' dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;
2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
3. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.
4. La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, e' arrotondata all'unita', per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.
Capo V
Art. 25 Ruolo degli ispettori
1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice ispettore;
2) ispettore;
3) ispettore principale;
4) ispettore capo.
Art. 26 Funzioni del personale del ruolo degli ispettori
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche; agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
3. I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento.
4. Gli ispettori possono, altresi', essere preposti alla direzione di unita' operative di carattere investigativo con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
5. Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
6. In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorita' locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti.
7. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato.
Art. 27 Nomina a vice ispettore
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave.
2. I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.
3. Le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
4. Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Art. 28 Promozione ad ispettore
1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno, cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 29 Promozione ad ispettore principale
1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 30 Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio
1. Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
3. Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 31 Promozione ad ispettore capo
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Capo VI
Art. 32 Ruolo dei commissari
1. Il ruolo dei commissari e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice commissario;
2) commissario;
3) commissario capo;
4) vice questore aggiunto.
Art. 33 Funzioni del personale del ruolo dei commissari
1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
3. Ai commissari e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
4. In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.
5. Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 34 Nomina a vice commissario
1. La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalita' stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 35 Promozione a commissario
1. La promozione alla qualifica di commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 36 Promozione a commissario capo
1. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.