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Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 20/05/1966 (Rv. 322593 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI - NEGOZIO D'ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1966-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322593-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI - NEGOZIO D'ACCERTAMENTO.*

La Determinazione dei valori dei piani o porzioni di piano e la loro espressione in millesimi (che non siano state precisate dall'unico originario proprietario e venditore dei singoli appartamenti nel predisposto regolamento accettato da tutti i condomini nei singoli Atti di acquisto) esige l'unanimita di tutti i condomini e tale negozio ha natura contrattuale, inquadrabile nei negozi d'accertamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 68, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)