Sez. L, Sentenza n. 23528 del 02/11/2006 (Rv. 592831 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Mutamento del titolo della prestazione lavorativa - Unico elemento caratterizzante - Ammissibilità - Precedente obbligazione concernente il lavoro giornalistico in esecuzione del vincolo sociale e successivo obbligo derivante dalla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato, in concomitanza con la cessazione della carica sociale - Violazione di legge - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE
In tema di novazione oggettiva, che può consistere anche solo nel mutamento del titolo per il quale la prestazione lavorativa, che persiste, è erogata, è immune da vizio di violazione di legge la valutazione del giudice di merito secondo il quale le parti hanno sostituito alla precedente obbligazione, di effettuare lavoro giornalistico in esecuzione e nell'interesse del vincolo sociale, l'obbligo derivante dalla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato, in concomitanza con la cessazione della precedente carica sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)