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Sez. 1, Sentenza n. 20254 del 19/09/2006 (Rv. 595090 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Azione di disconoscimento della paternità fondata sull'adulterio della moglie Termine decadenziale - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt, 2 e 29 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595090-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE

Pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello "status" alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il "favor veritatis" non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al quarto comma che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonchè di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore. In tale quadro normativo, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ, nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l'azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)