Sez. 4, Sentenza n. 1603 del 24/10/1972 Ud. (dep. 22/02/1973) Rv. 123359 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - PERICOLO DI CADUTE DALL'ALTO - VIGILANZA SULL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - OBBLIGO DEL PREPOSTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - PERICOLO DI CADUTE DALL'ALTO - VIGILANZA SULL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA - OBBLIGO DEL PREPOSTO - SUSSISTENZA.*
Il mettere a disposizione degli operai esposti a cadute dall'alto le cinture di sicurezza ed il raccomandarne l'uso non esauriscono l'Obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro per i soggetti che ne sono destinatari e non li esimono da responsabilita in caso di infortunio conseguente al mancato uso delle cinture stesse in quanto i preposti devono controllare l'adempimento degli ordini e curarne l'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)