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Sez. 3 - , Sentenza n. 14267 del 08/06/2017 (Rv. 644637 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio di cassazione - Cessazione della materia del contendere sulla domanda di merito - Pronuncia sulle spese dei vari gradi di giudizio - Principio della soccombenza virtuale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644637-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)