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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 10/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147678 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO PREVISTO DALLE (NUOVE) NORME CONTRO LA CRIMINALITA - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALLA UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MODALITA DELLA CITAZIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147678-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO PREVISTO DALLE (NUOVE) NORME CONTRO LA CRIMINALITA - PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO ALLA UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MODALITA DELLA CITAZIONE - RATIO.*

Per la valida instaurazione del giudizio direttissimo atipico previsto dalla legge contenente (nuove) norme contro la criminalita non e necessaria la presentazione dell'imputato in udienza e la vocatio in ius puo essere attuata anche mediante decreto di citazione emesso dal pubblico ministero. (la Cassazione ha chiarito che il pubblico ministero puo instaurare tale giudizio direttissimo atipico, cosi irretrattabilmente esercitando l'Azione penale, sia nel modo previsto per i giudizi direttissimi tipici, ossia mediante presentazione dell'imputato detenuto in udienza, sia con decreto di citazione notificato all'imputato e tale scelta non puo essere censurata dall'imputato detenuto perche essa non incide negativamente sulle garanzie difensive, anzi rende piu agevole e tempestiva la difesa, sostituendo alla contestazione orale in dibattimento quella scritta, ed anteriore, dei capi di imputazione, con contestuale richiesta del giudizio direttissimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)