Sez. 5, Ordinanza n. 1710 del 15/04/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213652 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE | Ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga - Inoppugnabilità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE
Contro l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 Cost., non avendo la predetta statuizione il contenuto di una sentenza o di un provvedimento che comunque incida sulla libertà personale, ma trattandosi di atto di mero impulso processuale, che non conclude il procedimento, né una sua fase decisoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)