Sez. 6, Sentenza n. 154 del 09/02/1971 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117491 - 01
IMPUTATO - IN GENERE - INTERROGATORIO - AVVERTIMENTO DELLA FACOLTA DI NON RISPONDERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - OMESSO AVVERTIMENTO - NULLITA ASSOLUTA - INSUSSISTENZA.*
IMPUTATO - IN GENERE - INTERROGATORIO - AVVERTIMENTO DELLA FACOLTA DI NON RISPONDERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - OMESSO AVVERTIMENTO - NULLITA ASSOLUTA - INSUSSISTENZA.*
La norma dell'art 1 della legge 5 dicembre 1969 n 932, con la quale si fa Obbligo all'autorita giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria di avvertire l'imputato, prima di iniziare l'interrogatorio, della facolta di non rispondere, si riferisce al primo interrogatorio reso dall'imputato. Pertanto, se questo, rimasto assente nella fase istruttoria e contumace nel giudizio di primo grado, si presenti per la prima volta nel dibattimento di appello, il Presidente del collegio giudicante e tenuto all'Obbligo dell'avvertimento. Peraltro, la nullita derivante dall'omissione, se non rilevata dall'imputato o dal suo difensore, resta sanata, a norma dell'art 471 cod proc pen, non rientrando fra quelle assolute ed insanabili, previste dall'art 185 n 3 cod proc pen. (V 113716, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1969 num. 932 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)