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Sez. 6, Sentenza n. 7932 del 22/02/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202156 - 01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitto contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere | Riferimento di quanto appreso da altri o di voci correnti - Configurabilità della calunnia - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202156-01

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitto contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere

Il delitto di calunnia si può commettere anche riferendo ciò che si è appreso da altri ovvero voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la coscienza che l'incolpato non ha commesso il fatto: in tale ipotesi l'elemento psicologico del delitto ne esce addirittura rafforzato, per l'effetto di maggiore credibilità attribuibile alla falsa accusa da parte di chi riceve la denuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)