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Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

2. L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

  1. 1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga piu' dell'1 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

  2. 2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;

  3. 3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;

  4. 4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

3. Per la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Art. 2

1. La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

2. La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

3. Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

4. Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali.

5. I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

6. Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati.

Art. 3

1. E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

2. E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.

Art. 4

1. Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono:

  1. a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico;

  2. b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;

  3. c) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.

Art. 5

1. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

2. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.

3. E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

Art. 6

1. Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli olii che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.

2. Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli olii, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 7

1. Fatti salvi gli accordi internazionali, e' vietata, l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonche' dei saponi in massa.

Art. 8

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge e' punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

2. Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate.

3. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono diminuite fino alla meta'.

4. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, la pena e' della ammenda sino a lire 300.000.

Art. 10

1. Chiunque viola, le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge e' punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 12

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli oli di oliva commestibili importati dall'estero.

Art. 13

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

2. E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1960
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA