Sez. 5, Sentenza n. 5107 del 15/02/1977 Ud. (dep. 18/04/1977) Rv. 135655 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI SULLE ATTENUANTI CONCESSE IN PRIME CURE - REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI PREVALENZA DELLE AGGRAVANTI SULLE ATTENUANTI CONCESSE IN PRIME CURE - REFORMATIO IN PEJUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il divieto della reformatio in pejus concerne unicamente la pena complessiva inflitta dal primo giudice e non le singole entita di cui essa si compone, ne i calcoli eseguiti per determinarla. (nel caso di specie si e ritenuto che non viola il divieto della reformatio in pejus il giudice di appello che risolva negativamente per l'imputato il giudizio di comparazione delle circostanze, considerando prevalenti le aggravanti sulle attenuanti gia concesse in prime cure, ma mantenendo la pena complessiva nei limiti di quella applicata dalla sentenza impugnata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)