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Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 21/11/2011 (Rv. 620331 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE | Negazione di conformità della copia all'originale - Tempi e modi di esercizio - Disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Specificità ed inequivocità della negazione - Necessità - Differenze rispetto al disconoscimento di scrittura privata.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620331-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)