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Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 19/10/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144300 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELL'INTERESSE CONCRETO DELL'IMPUTATO AD ESSERE PRESENTE AL PROCESSO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144300-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELL'INTERESSE CONCRETO DELL'IMPUTATO AD ESSERE PRESENTE AL PROCESSO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

La valutazione della gravita dell'impedimento dedotto dall'imputato a fondamento dell'istanza di differimento del processo, e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita ove della decisione adottata lo stesso giudice dia adeguata giustificazione con motivazione immune da vizi logici. Nella valutazione della congruita della motivazione, rilievo particolare puo assumere, in pratica, l'interesse dell'imputato ad essere presente al processo: cio non gia nel senso che tale interesse possa essere oggetto di separata valutazione, quanto piuttosto nel senso che alla sussistenza di esso, quale eventualmente desumibile dagli Atti - e, particolarmente, in caso di impedimento dedotto in appello, dal contenuto della decisione adottata dai giudici di primo grado - l'accertamento circa la sussistenza e la gravita dello impedimento deve essere particolarmente rigoroso, quando si tratti di ritenerne o di escluderne la natura meramente pretestuosa e strumentale al differimento del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)