Sez. 2, Sentenza n. 364 del 31/01/1966 (Rv. 320709 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Rientra nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie ogni controversia nella quale si deduca l'esistenza di un contratto agrario e se ne invochi la proroga legale, tanto se il thema decidendum sia circoscritto alle questioni concernenti l'applicabilita o meno delle norme vincolistiche al rapporto in contesa, quanto se esso comprenda pure le indagini relative all'esistenza ed alla validita del medesimo. La Competenza del giudice specializzato agrario deve escludersi soltanto quando sia dato rilevare, ictu oculi o prima facie, la Mancanza di un contratto agrario, riguardo al quale possa insorgere una questione di proroga legale alla stregua della legislazione vincolistica. Non sussiste tale ipotesi nella specie in cui, essendo pacifica l'esistenza di un contratto agrario, si discuta soltanto se l'affittuario sia uno dei convenuti, che non ha eccepito la proroga, od altro convenuto che tale eccezione ha sollevato in relazione alla sua qualita di coltivato re diretto. *
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1950 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)