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Sez. 2, Ordinanza n. 23429 del 17/07/2026 (Rv. 678947-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Spese processuali - Improcedibilità della domanda - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario anziché nella sede concorsuale - Soccombenza - Compensazione delle spese - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678947-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

In tema di spese processuali, l'improcedibilità della domanda, conseguente alla riassunzione davanti al giudice ordinario, anziché in sede concorsuale, del giudizio interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto, integra la piena soccombenza della parte attrice, in quanto l'esito del processo è riconducibile a un errore di rito ad essa imputabile, che non integra una circostanza tale da giustificare, di per sé, la compensazione delle spese di lite.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)