Sez. 2, Sentenza n. 6157 del 16/03/2007 (Rv. 595523 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio plurilaterale - Configurabilità - Sussistenza - Perfezionamento - Consenso successivo del contraente ceduto - Condizioni - Conoscenza del contenuto dell'accordo fra cedente e cessionario - Esclusione - Limiti - Consenso preventivo del contraente ceduto - Notifica del contratto intercorso fra cedente e cessionario - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)