Sez. 1, Sentenza n. 908 del 27/09/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171656 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO CON PENA DETENTIVA E QUELLO SATELLITE CON PENE CONGIUNTE - APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - ESCLUSIONE - COMPUTO DELLA PENA - CRITERIO.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO PIÙ GRAVE PUNITO CON PENA DETENTIVA E QUELLO SATELLITE CON PENE CONGIUNTE - APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - ESCLUSIONE - COMPUTO DELLA PENA - CRITERIO.*
In conformità alla ratio ispiratrice della riforma del 1974, la disciplina del reato continuato è applicabile pur se il reato più grave sia punito solo con pena detentiva e quello meno grave con pene congiunte. Infatti il principio di legalità della pena è rispettato ogni volta che, nella pena complessiva derivante dall'applicazione delle norme sul concorso formale o sulla continuazione dei reati, possano individuarsi le pene previste per i singoli reati, sicché la pena stessa conseguente al cumulo è costituita da due pene di diverso genere (detentiva e pecuniaria) una riferita al reato più grave e l'altra, da aggiungersi alla pena base, riferita al reato cosiddetto satellite, in modo che della pena complessiva una parte (la detentiva) sia riferibile ad entrambe le violazioni in concorso e la pena pecuniaria attenga solo a quella meno grave. (V mass n 149263).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)