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Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 14/02/2000 (Rv. 533811 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Pagamento da parte del terzo "assegnato", eseguito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia ex art. 44 legge fall. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533811-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI

Poiché le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai creditori "salvo esazione" (art. 553 cod. pro. civ.), alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente (art. 2928 cod. civ.) e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva esazione. Ne consegue che il pagamento che il terzo "assegnato" abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento (e che vale ad estinguere il persistente debito del fallito) incontra la sanzione d'inefficacia prevista dall'art. 44 legge fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2928, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)