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Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo in vigore al

Art. 14

1. I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti, loro denunciati da questa o da altre leggi:

  1. a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri ,dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

  2. b) vigilano sul decoro dei professionisti;

  3. c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

  4. d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui e' richiesto a termini delle disposizioni vigenti ;

  5. e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale;

  6. f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione e' promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

2. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 193, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, no. minati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale. Il Comitato e' composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

Art. 15

1. L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.

Titolo II. Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 16

1. Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianita' per ciascun professionista.

2. Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3. Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

4. E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

5. A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

6. Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

7. Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

Art. 17

1. Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario:

  1. 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

  2. 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

  3. 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

  4. 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Universita' del Regno;

  5. 5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello, o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

  6. 6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

  7. 7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.

  8. 8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non e' richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali.

2. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

3. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si' trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della nazione.

Art. 18

1. Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Universita' del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 19

1. Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttori dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre .

Art. 20

1. L'esame di concorso per la professione di procuratore e' prevalentemente pratico, ed e' scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

2. Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

3. La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 21

1. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla commissione esaminatrice la quale e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone di:

  1. 1) sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

  2. 2) tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

  3. 3) sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.25

3. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

4. I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 22

1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.
La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.25

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

  1. a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;

  2. b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;

  3. c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

  4. d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta';

  5. e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.

Art. 24

1. L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

3. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione.

4. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

5. Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

7. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

8. I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dello art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorche' abbiano gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla graduatoria del concorso: Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

9. Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovatiti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.

10. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 6720

Art. 26

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

  1. a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

  2. b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

  3. c) i professori di ruolo delle Universita' del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

  5. e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni.

2. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

3. Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorita' giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.

Art. 30

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

  1. a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;

  2. b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianita' nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

  3. c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno;

  4. d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;

  5. e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

  6. f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) .

Art. 31

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino' motivi di incompatibilita' ordina l'iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

4. Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

5. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo .

6. Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Art. 33

1. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.421

3. Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di brado.

4. Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.

5. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

6. Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

7. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni in concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

Art. 34

1. Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorche' non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

  1. a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;4

  2. b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

  3. c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale.

2. Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.