diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 90 del 20/01/1976 Ud. (dep. 29/04/1976) Rv. 133359 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO - LUOGO DI DIMORA DEL PREVENUTO - SEDE DELLA CASA DI RECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133359-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO - LUOGO DI DIMORA DEL PREVENUTO - SEDE DELLA CASA DI RECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

La ratio della norma contenuta nell'art 4 legge 27 dicembre 1956, n 1423, che stabilisce il tribunale territorialmente competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, e quella di fare riferimento al luogo ove la persona indicata come pericolosa ha in concreto dimostrato le manifestazioni rivelatrici della sua pericolosita. Si deve escludere, pertanto, che per luogo ove la persona indicata come pericolosa dimora possa intendersi la Sede della casa di reclusione ove la stessa si trovi in stato di custodia preventiva.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)