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Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).

Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Civ. art. 2033

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)