Sez. 1 - , Ordinanza n. 372 del 13/01/2021 (Rv. 660358 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento di prestazioni eccedenti il limite di spesa - Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. avanzata dall’ente - Giurisdizione - Distinzioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)