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Sez. L, Sentenza n. 20599 del 22/09/2006 (Rv. 592162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Limiti - Applicabilità ai contratti integrativi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riferimento all'accordo sindacale del 28 luglio 1998 sulla mobilità interna del personale dipendente del Ministero della Giustizia, ex art. 4 c.c.n.l. 1998-2001, era incorsa nella violazione dell'art. 1362 cod. civ. e nel vizio di motivazione contraddittoria in relazione alla valutazione del significato risultante dalle parole in tale accordo contenute - assunzione di vincitori di "pubblici concorsi" - e della disomogeneità del concorso pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell'ambito dell'area professionale di inquadramento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)