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Sez. 3, Sentenza n. 1270 del 21/04/1969 (Rv. 339913 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339913-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza di merito che non menziona quali elementi di fatto, acquisiti alla causa ed utili alla decisione, siano stati esaminati ed implicitamente disattesi, rendendo cosi impossibile al giudice di legittimita la ricostruzione dell'iter logico seguito ed il controllo sulla corretta applicazione dei principi giuridici al caso concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)