Sez. 3 - , Ordinanza n. 13068 del 25/05/2018 (Rv. 648616 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Adempimento delle obbligazioni poste in capo alla banca - Onere primario di identificazione del cliente - Sussistenza – Conseguenze.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 144 del 2001 la banca, ai fini del diligente adempimento delle obbligazioni che le fanno capo, ha l'obbligo primario di identificare il cliente che impartisce la disposizione, potendo solo in forza di tale identificazione dare esecuzione all'ordine, e ciò a prescindere dalle forme e procedure utilizzate allo scopo, con la conseguenza che resta irrilevante l'irregolarità formale della operazione bancaria (nella specie, accettazione di un ordine di bonifico sottoscritto dalla beneficiaria e, dunque, non conforme allo "specimen") ove risulti che il correntista abbia effettuato e voluto la disposizione patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1856, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)