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Sez. L, Sentenza n. 9644 del 16/09/1991 (Rv. 473870 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Disciplina del personale convenzionato - Determinazione con accordi collettivi - Contenuto - Art. 48 della legge n. 833 del 1978 - Norma programmatica - Configurabilità - Conseguenze - Inoperatività di tali accordi - Condizioni - Disciplina del rapporto di lavoro autonomo e non di quello parasubordinato - Applicabilità - Risoluzione del rapporto di convenzionamento esterno - Preventiva contestazione degli addebiti da parte della USL - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473870-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui prevede che la concreta disciplina del personale convenzionato sia determinata con accordi collettivi uniformi per l'intero territorio nazionale, contenenti, fra l'altro, clausole sul controllo dell'attività dei sanitari, sulle infrazioni agli obblighi nascenti dal rapporto convenzionale, sulle sanzioni e sul procedimento per la loro irrogazione, si configura come norma programmatica, volta ad assoggettare rapporti parasubordinati ad una disciplina analoga a quella dettata dagli artt. 2104 e 2105 cod.civ. e dalla legge n. 300 del 1970 per i rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali soltanto può, di norma, configurarsi esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, finché gli accordi suddetti non siano stati stipulati e dichiarati esecutivi con decreto presidenziale, o, se anche stipulati, non abbiano stabilito, in ciò discostandosi dalla previsione di legge, la regolamentazione della materia suindicata, quest'ultima resta soggetta solo alle norme generali sui rapporti di lavoro autonomo ancorché parasubordinato; con la conseguenza, in particolare, che la risoluzione del rapporto di convenzionamento esterno, ancorché successiva al d.p.r. 23 marzo 1988 n. 119 (che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina delle prestazioni dei medici specialisti con rapporto convenzionale), rimane assoggettata alle norme generali in materia d'inadempimento, con esclusione di un obbligo dell'u.s.l. di preventiva contestazione degli addebiti ove, alla data della risoluzione predetta, non sia ancora costituita la commissione paritetica di disciplina prevista da detto accordo ed investita, fra l'altro, del compito della stessa contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2230, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)