Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 17/08/1963 (Rv. 263574 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA D'UFFICIO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA D'UFFICIO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUFFICIENZA.*
La norma dell'art 36 della Costituzione, la quale riconosce il diritto del lavoratore ad un'equa retribuzione non puo essere applicata d'ufficio dal giudicè peraltro, ai fini della sua applicazione non e neppure necessario che sia espressamente invocata quando il lavoratore abbia proposto la domanda di adeguamento della propria retribuzione, deducendone l'insufficienza e chiedendone l'elevazione in misura proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato. (Conf 35'63' 2810'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)