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Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 17/08/1963 (Rv. 263574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA D'UFFICIO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1963-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA D'UFFICIO - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art 36 della Costituzione, la quale riconosce il diritto del lavoratore ad un'equa retribuzione non puo essere applicata d'ufficio dal giudicè peraltro, ai fini della sua applicazione non e neppure necessario che sia espressamente invocata quando il lavoratore abbia proposto la domanda di adeguamento della propria retribuzione, deducendone l'insufficienza e chiedendone l'elevazione in misura proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato. (Conf 35'63' 2810'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)