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Sez. 2, Sentenza n. 2267 del 03/06/1977 (Rv. 385983 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - EFFETTI - DECORSO DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE - CONSEGNA DI COPIA DELLA SENTENZA MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385983-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - EFFETTI - DECORSO DEL TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE NOTIFICANTE - CONSEGNA DI COPIA DELLA SENTENZA MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*

La notificazione della sentenza al domicilio reale della controparte provoca il decorso del termine breve per l'impugnazione, nei confronti della parte che ha chiesto la notifica, e cio anche se tale formalita sia avvenuta mediante consegna di copia della sentenza munita di formula esecutiva, essendo irrilevante, all'effetto indicato, il fine processuale perseguito dalla parte notificante. (V 2340/69, mass n 341762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)