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Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 21/06/1969 (Rv. 341567 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341567-01

ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione degli Atti amministrativi deve esser condotta con l'osservanza delle regole di ermeneutica dettate per i contratti ma, una volta osservate dette regole, il risultato del procedimento interpretativo, quale accertamento di fatto, e sindacabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (sulla prima parte, V. 2614-68, massime n.335105 e n.335106 ed altre ivi citate sulla seconda parte, V. 1746-68, massima n.333625 598-68, massima n.331731 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)