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Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 01/06/1974 (Rv. 369711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza degli estremi di una rinuncia o transazione nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore con la cosiddetta quietanza a saldo spetta soltanto al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 638'72, mass n 356699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)