Sez. 1, Sentenza n. 118 del 12/01/1987 (Rv. 449907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - COMPENSI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE IN ITALIA DI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO, DI OPERE DELL'INGEGNO O DI INVENZIONI INDUSTRIALI, CORRISPOSTI DA SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE E SFORNITO DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEL NOSTRO PAESE (ROYALTIES) - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA EX D.P.R. N. 897 DEL 1980.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - COMPENSI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE IN ITALIA DI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO, DI OPERE DELL'INGEGNO O DI INVENZIONI INDUSTRIALI, CORRISPOSTI DA SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA AD IMPRENDITORE STRANIERO NON RESIDENTE E SFORNITO DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEL NOSTRO PAESE (ROYALTIES) - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA EX D.P.R. N. 897 DEL 1980.*
I compensi corrisposti ad un imprenditore commerciale per l'utilizzazione di marchi di fabbrica o di commercio, di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali o simili (cosiddette royalties), nella disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'IRPEF, non sono inquadrabili né fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, né fra i redditi "diversi" di cui agli artt. 19 n. 6 e 77 secondo comma, ma costituiscono una componente del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 51. Pertanto, i suddetti compensi, se percepiti da un'impresa straniera priva di stabile organizzazione in Italia, non sono tassabili, tanto ai fini della IRPEF, quanto ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR (in forza dei rinvii al citato decreto contenuti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 e nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599), in base alla espressa previsione del n. 5 del citato art. 19 del d.P.R. n. 597 del 1973, sempreché si riferiscano al periodo anteriore alla entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 (il quale ha modificato tale ultima norma nel senso della tassazione delle "royalties" anche se corrisposte ad impresa straniera non avente stabile organizzazione in Italia). (Conf 7184/83, mass n 431790).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)