Sez. U, Sentenza n. 2097 del 25/03/1986 (Rv. 445291 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERE UNIVERSITARIE - RAPPORTI DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERE UNIVERSITARIE - RAPPORTI DI IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
Le opere universitarie, le quali, inserite nell'ambito degli istituti superiori d'istruzione, perseguono finalità di ordine generale nel campo dell'assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti, hanno natura di enti pubblici non economici. Ne deriva il carattere pubblicistico del rapporto d'impiego dei dipendenti di dette opere e la devoluzione delle controversie ad esso inerenti, ivi incluse quelle sulla legittimità del licenziamento, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con l'ulteriore conseguenza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche per l'adozione di provvedimenti urgenti a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., spettando il relativo potere solo con riguardo alle posizioni soggettive spettanti alla cognizione del medesimo giudice ordinario. (V 5348/82, mass n 423137).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)