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Sez. 4, Sentenza n. 12795 del 07/11/1980 Ud. (dep. 02/12/1980) Rv. 146926 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - NOZIONE - PERICOLO PRESUNTO - INCENDIO COLPOSO DI COSA ALTRUI - SUFFICIENZA DEL PERICOLO PRESUNTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1980-11-07
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146926-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - NOZIONE - PERICOLO PRESUNTO - INCENDIO COLPOSO DI COSA ALTRUI - SUFFICIENZA DEL PERICOLO PRESUNTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini della dichiarazione di responsabilita per il delitto di incendio colposo di cosa altrui non e necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumita, presumendosi ex art 423 primo comma cod pen il pericolo iuris et de iure nel fatto stesso dell'incendio. Ne per la sussistenza del delitto in esame occorre la forza prorompente e distruttrice delle fiamme, essendo sufficiente che il fuoco tenda a diffondersi e non possa facilmente spegnersi. (V mass n 113550; (V mass n 110413; (V mass n 144843; (V mass n 143420).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)