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Sez. 2, Sentenza n. 298 del 07/02/1968 Ud. (dep. 23/04/1968) Rv. 107661 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - DURATA DELLA PERMANENZA -CONTESTAZIONE ESPRESSA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1968-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107661-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - REATO PERMANENTE - DURATA DELLA PERMANENZA -CONTESTAZIONE ESPRESSA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia sotto l'aspetto dell'omessa assistenza morale, sia sotto l'aspetto dell'omessa assistenza economica, e un reato permanente, perche la sua consumazione si protrae fino a quando l'agente persiste nella sua condotta omissiva e viene a cessare per effetto di una contraria iniziativa dell'agente medesimo. Pertanto il giudice e tenuto ad accertare e a tener conto anche della condotta antigiuridica protrattasi fino al momento in cui viene pronunziata la sentenza di primo grado. Ma se con il decreto di citazione a giudizio sia stato determinato il momento finale del fatto costituente reato e il giudice nel dibattimento non abbia contestato all'imputato il perdurare della violazione, deve ai fini dell'applicazione dell'amnistia, tenersi conto del termine finale fissato nel decreto di citazione a giudizio e non anche del tempo successivo durante il quale la violazione si e protratta. (V.105.515, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)