diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 203 del 1996

Decisione
decisa il 1996-06-10, depositata il 1996-06-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:203
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22516

  • Processo civile
  • Procedimenti possessori
  • Applicabilità ad essi della nuova disciplina prevista per i procedimenti cautelari
  • Svolgimento della fase di merito del giudizio, in caso di provvedimento di rigetto
  • Mancata previsione
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Erroneità delle premesse da cui muove il giudice rimettente
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiché l'assunto circa la non reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, è stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilità dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte già chiarito la "selettività" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 2 settembre 1995 dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, rispettivamente iscritte ai nn. 821, 822 e 823 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse tutte il 2 settembre 1995, il Pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale; che il provvedimento negativo di quest'ultima non sarebbe - a parere del rimettente - neppure reclamabile, così prospettandosi una violazione del diritto di difesa; che - opina per altro verso il giudice a quo - la diversa disciplina data alla fase di merito si porrebbe in contrasto con l'esigenza di celerità che deve presiedere all'accertamento in subiecta materia;
punto 2
Considerato che le tre ordinanze sono di identico tenore e vanno quindi decise congiuntamente; che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento su una serie di non esatte premesse, e che perfino alla stregua di queste le conclusioni cui egli perviene risultano del tutto erronee; che, in particolare, l'assunto circa la non reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, su cui si fonda in parte la prospettazione, è stato smentito dalla sopravvenuta sentenza n. 501 del 1995 di questa Corte, come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995, ignorate dal rimettente; che inoltre quest'ultimo asserisce essere venuta meno - come effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. - la fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto; mentre, viceversa, tale risultato appare estraneo alla ratio della riforma, oltre che contrario agl'indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai secundum eventum litis; che infine - quanto al rinvio al procedimento cautelare uniforme operato dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ. - questa Corte nell'ordinanza n. 58 del 1996 ne ha già rilevato la "selettività", e dunque quantomeno immotivato si palesa l'assunto del rimettente circa l'applicabilità dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio; che pertanto la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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