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DIRETTIVA 97/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato4, la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione5 nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 19936, del 7 aprile 19957, e del 19 maggio 19958 hanno sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998, con un periodo di transizione per taluni Stati membri;

considerando che la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1995 sulla consultazione relativa al Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello comunitario per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni9 riconosce che la definizione, secondo il principio di sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali negli Stati membri, basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati, rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di telecomunicazione;

considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare alla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione10, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi, le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

considerando che le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere compatibile e coerente con i principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la gestione delle reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;

considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo della società dell'informazione;

considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non dovrebbe impedire alle imprese, di determinare il tipo di servizi o reti di telecomunicazione che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti obblighi normativi;

considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione a livello comunitario si dovrebbe accordare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con diritti e obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;

considerando che le autorizzazioni generali consentono la fornitura di un servizio e la creazione e/o la gestione di una rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni generali possono assumere la forma di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite in modo generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che può consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione della rete in questione;

considerando che gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a determinate condizioni, per assicurare il rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri possono, inoltre, imporre altre condizioni secondo l'allegato della presente direttiva;

considerando che le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una rete aperta;

considerando che l'armonizzazione delle procedure relative al rilascio di autorizzazioni e delle condizioni di tali autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazione nella Comunità;

considerando che la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti;

considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione, se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ovvero per il tempo necessario per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria;

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazione pubblica in virtù della loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa è definito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni al fine di assicurare l'interoperabilità e l'universalità dei servizi mediante l'applicazione dei principi della fornitura e di una rete aperta (ONP) (in appresso denominata la «direttiva sull'interconnessione»);

considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando, tra l'altro, il completamento del servizio universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e senza sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali che esigano la prestazione d'un servizio universale; che l'obbligo di contribuire al finanziamento d'un servizio universale non giustifica, di per sé, l'imposizione di licenze individuali;

considerando che, per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri e per agevolare le procedure di notifica nel corso di autorizzazioni generali, dovrebbe essere istituito un sistema di «sportello unico»;

considerando che le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero cercare, ove possibile, nell'ambito della procedura di sportello unico, di ridurre i tempi necessari per prendere una decisione sul rilascio di licenze individuali per talune categorie di servizi in risposta ai bisogni commerciali;

considerando che la «procedura di sportello unico» dovrebbe essere applicata senza pregiudicare le disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti procedure;

considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che la Commissione predispone;

considerando che i sistemi di autorizzazione dovrebbero tener conto della creazione delle reti di telecomunicazione transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato; che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali di regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di autorizzazione su richiesta di un'impresa che intende fornire un servizio di telecomunicazione o creare e gestire una rete di telecomunicazione in più di uno Stato membro;

considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il contesto comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in maggioranza, oppure effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;

considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la Commissione;

considerando che, da un lato, è necessario, a causa della particolare sensibilità commerciale delle informazioni che possono essere ottenute dalle autorità di regolamentazione nazionali nel corso del rilascio, della gestione, del controllo e dell'applicazione delle licenze, istituire principi comuni applicabili a tali autorità in materia di riservatezza; che, dall'altro, in questo campo i membri delle Istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dell'articolo 214 del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese, i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;

considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva;

considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo, l'adozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale contesto comune, in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione nazionali;

considerando che la presente direttiva si applica sia alle autorizzazioni esistenti che a quelle future; che talune licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie alla normativa comunitaria, in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari diritti speciali o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni comunitarie; che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati membri potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di risarcimento;

considerando che, in linea di massima, gli obblighi contenuti in autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che non fossero stati allineati alle disposizioni di quest'ultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere inefficaci; che, a richiesta, la Commissione può concedere agli Stati membri il differimento di tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione I. Campo di applicazione, definizioni e principi

Art. 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi.

2. La direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri relative alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

  1. a) «Autorizzazione» ogni permesso che sancisca diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e consenta alle imprese di fornire servizi di telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire reti di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazioni generali» o di «licenze individuali», secondo le definizioni in appresso:

    — «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata da una «licenza per categoria» o da una normativa generale, e che preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione nazionali per poter esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione;

    — «licenza individuale»: un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, se del caso oltre all'autorizzazione generale, così che tale impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi senza la previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale.

  2. b) «Autorità di regolamentazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, incaricato da uno Stato membro di elaborare le autorizzazioni e di verificarne il rispetto.

  3. c) Procedura di «sportello unico»: sistema procedurale che agevola l'ottenimento di licenze individuali ovvero, nel caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la notifica a più autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.

  4. d) «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e la pianificazione urbana e del territorio, nonché l'uso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della vita privata.

2. Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP)11, e alla direttiva sull'interconnessione alla presente direttiva.

Art. 3

Principi relativi alle autorizzazioni

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della sezione III.

4. Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi di telecomunicazione tra gli Stati membri.

Sezione II. Autorizzazioni generali

Art. 4

Condizioni relative alle autorizzazioni generali

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell'allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e 3.

2. Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione.

3. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

Art. 5

Procedure relative alle autorizzazioni generali

1. Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.

2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode di un'autorizzazione generale notifichi all'autorità di regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un periodo di attesa a decorrere alla ricezione formale di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.

3. Se l'impresa beneficiaria di un'autorizzazione generale non si conforma alle condizioni imposte dall'autorizzazione generale a norma dell'articolo 4, l'autorità di regolamentazione nazionale può comunicare all'impresa che questa non ha diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e/o imporre a tale impresa, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'autorità di regolamentazione nazionale offre al contempo all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a decorrere all'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale. Se l'impresa in oggetto rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione, indicandone le motivazioni. Se l'impresa in oggetto non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le motivazioni. La decisione è notificata all'impresa entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

4. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione.

Art. 6

Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali

Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.

Sezione III. Licenze individuali

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:

  1. a) per permettere al titolare della licenza l'accesso a frequenze radio o a numerazioni;

  2. b) per concedere al titolare della licenza diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

  3. c) per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che impongono al titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;

  4. d) per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

Art. 8

Condizioni relative alle licenze individuali

1.

Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate nell'allegato, punti 2 e 4.

Le condizioni possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come definita all'articolo 7.

2.

Gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali, imponendo le condizioni stabilite nell'allegato alla licenza individuale.

I diritti attribuiti in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni ad essa relative non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale, tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e/o al controllo di una quota di mercato significativa ovvero per tener conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

3. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri si assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste.

Art. 9

Procedure per la concessione di licenze individuali

1.

Lo Stato membro che concede licenze individuali fa sì che le informazioni sulle procedure relative alle licenze individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché siano agevolmente accessibili.

Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione di tale informazione.

2. Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:

— lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, e

— stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolari, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ha titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia, qualora un'impresa che domanda una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta ragionevolmente a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può rifiutare di concedere la licenza individuale.

4. Se il titolare di una licenza individuale non osserva una delle condizioni indicate nella licenza secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può revocare, modificare o sospendere la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantirne l'osservanza. L'autorità di regolamentazione nazionale offre, nel contempo, all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, nei quali l'autorità di regolamentazione può adottare immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle eventuali violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento. Se l'impresa rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dall'intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione motivandola. Se l'impresa non ovvia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale entro due mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria decisione. La decisione è notificata all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

5. Nel caso di interferenze dannose tra una rete di telecomunicazione che utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici, l'autorità di regolamentazione nazionale può prendere immediate iniziative per ovviare al problema. In tal caso si dà successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista e per proporre rimedi all'interferenza dannosa.

6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione o revocano, modificano o sospendono una licenza individuale, informano l'impresa interessata delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura appropriata di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale.

Art. 10

Limitazione del numero delle licenze individuali

1. Gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o la gestione di un'infrastruttura di telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o, per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria.

2. Uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse, a norma del paragrafo 1:

— tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;

— permette alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista nelle limitazioni;

— pubblica, motivandola, la decisione di limitare il numero di licenze individuali;

— riesamina le limitazioni a intervalli di tempo ragionevoli;

— sollecita la presentazione di domande di licenze.

3.

Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.

Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera appropriata, perché siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e invita alla presentazione di ulteriori domande di licenze.

Art. 11

Diritti e oneri per le licenze individuali

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

2. In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.

Sezione IV. Prestazione di servizi di telecomunicazione in tutta la comunità

Art. 12

Armonizzazione

1.

Ogni qual volta ciò sia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali e le procedure per la concessione di queste ultime.

L'armonizzazione delle condizioni e procedure è intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato, punti 1, 2 e 3.

L'armonizzazione è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e di obblighi per le imprese titolari delle autorizzazioni.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, conferisce mandati alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare e stabilisce un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate.

3. Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 7, è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, una decisione in cui viene dichiarato che si applica l'autorizzazione generale armonizzata.