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Sez. 5, Sentenza n. 1 del 07/01/1988 Cc. (dep. 09/03/1988) Rv. 177847 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - DIFFERENZE - CONSEGUENZA IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177847-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - DIFFERENZE - CONSEGUENZA IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*

Il sequestro penale è un vero e proprio atto istruttorio con il quale il giudice assicura alla giustizia penale le cose pertinenti al reato, vincolandone la disponibilità, mentre il sequestro conservativo rientra tra le garanzie patrimoniali penali ed ha lo scopo, appunto, di garantire i pagamenti indicati dall'art. 189 cod. pen.. inoltre, il primo può riguardare, purché trattasi di cose pertinenti al reato, anche beni appartenenti a terzi, mentre il secondo può avere per oggetto solo cose di proprietà dello imputato e del responsabile civile. Inoltre delle cose sequestrate per il procedimento penale può essere disposta la confisca o il mantenimento del sequestro solo se di proprietà dell'imputato, mentre se non appartengano al condannato vanno restituite a chi provi di averne diritto. Per le differenze ontologiche e strutturali tra i due istituti, la legge appresta diversa tutela al riguardo, stabilendo la Competenza del tribunale della libertà in ordine alle opposizioni che investono il sequestro penale e la Competenza del tribunale o della Corte di appello con il rito degli incidenti di esecuzione per l'opposizione al sequestro conservativo penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)