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Sez. 6, Sentenza n. 4495 del 15/01/1980 Ud. (dep. 01/04/1980) Rv. 144895 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - APPELLO DELL'IMPUTATO ASSOLTO CON FORMULA DUBITATIVA - RICHIESTA DELLA FORMULA PIENA - PROSCIOGLIMENTO PREDIBATTIMENTALE PER AMNISTIA - ILLEGITTIMITA - NECESSITA DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144895-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - APPELLO DELL'IMPUTATO ASSOLTO CON FORMULA DUBITATIVA - RICHIESTA DELLA FORMULA PIENA - PROSCIOGLIMENTO PREDIBATTIMENTALE PER AMNISTIA - ILLEGITTIMITA - NECESSITA DEL GIUDIZIO D'APPELLO.*

Nel caso di appello dell'imputato, che assolto in primo grado con formula dubitativa abbia chiesto l'assoluzione con formula ampia, il giudice di secondo grado puo applicare il beneficio della sopravvenuta amnistia solo dopo aver esaminato le doglianze mosse con i motivi di appello contro la sentenza impugnata e riconosciuto l'infondatezza del proposto gravame, in quanto deve, in ogni caso, adottare la soluzione piu favorevole per l'imputato, il quale ha chiesto la migliore formula di assoluzione. Pertanto egli non puo provvedere ai sensi dell'art 421 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)