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Sez. 1, Sentenza n. 755 del 18/04/1962 (Rv. 251198 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1962-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251198-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO - SOSPENSIONE.*

Nella procedura di vendita di un immobile del fallimento, l'aggiudicazione non assicura, di per se, all'aggiudicatario alcun diritto sul bene, potendo la vendita essere discrezionalmente sospesa dal giudice delegato, ex art 108 comma terzo legge fallimentare, fino a quando non pronunci, a favore dell'aggiudicatario medesimo, il decreto di trasferimento di cui all'art 586 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)