Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Testo in vigore al
Art. 5
1. A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal Regolamento C.E.E. n. 827/68 adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato Regolamento comunitario n. 827/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Art. 6
1. A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento C.E.E. n. 865/68 adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario numero 865/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Art. 7
1. A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento C.E.E. n. 1059/69 adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 28 maggio 1969, relativo al regime degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti delle merci indicate dal citato Regolamento comunitario n. 1059/69 si applicano secondo le misure e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per le merci medesime dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Art. 8
1. I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, determinati dai competenti Organi della Comunita' economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - sono resi di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ยช classe e sono riportati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella rubrica "Disposizioni e comunicati".
Art. 9
1. Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti, relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Art. 10
1. Per la classificazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.
2. In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 FEBBRAIO 1971, N. 8
Art. 12
1. A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto, per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 3, 4 e 6, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato del Regolamento comunitario n. 1009/67 e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 804/68, riprese negli elenchi unificati di cui ai Regolamenti comunitari n. 217/67 e n. 204/69 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' premi di denaturazione e sovvenzioni nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68, n. 805/68 e n. 865/68 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
2. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle sopraindicate agevolazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.
3. Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 NOVEMBRE 1972, N. 661 CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 DICEMBRE 1972, N. 843
Art. 14
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente decreto nonche' ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, all'articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267 e all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, il Ministero delle finanze puo' disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto delle agevolazioni, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonche' le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.
2. Il controllo doganale di cui al comma precedente e' effettuato alle condizioni e con le modalita' stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 366
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, n. 366
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, n. 3667
Art. 18
1. Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti Organi della Comunita' economica europea, i relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Art. 19
1. I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri previste dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea.
2. Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identita' della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.
3. La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 20
1. All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta e' rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti Organi della Comunita' economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.
Art. 21
1. Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.
2. I prelievi e le altre imposizioni alla importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche e aggiunte, indicati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 22
1. In deroga all'art. 6 dellle Disposizioni preliminari alla vigente Tariffa dei dazi doganali i prodotti di cui agli articoli 1, 3, 6, dichiarati per l'importazione in data anteriore alla entrata in vigore rispettivamente dei Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68 e n. 865/68 e non ancora lasciati alla libera disponibilita' dell'importatore, sono soggetti al trattamento stabilito dai Regolamenti stessi, nella misura vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando tali prodotti non sono in libera circolazione all'interno della Comunita' ai sensi delle norme riguardanti una organizzazione comune del mercato nei relativi settori.
2. Per le temporanee importazioni dei prodotti di cui ai Regolamenti sopraindicati si applica, in caso di nazionalizzazione, il trattamento previsto al precedente comma.
Art. 23
1. Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi o di altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, di concessioni di restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' di premi di denaturazione e di sovvenzioni.
Art. 24
1. Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni e delle sovvenzioni di cui al presente decreto si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.
2. Per la risoluzione delle controversie relative ai premi di denaturazione di cui al presente decreto, insorte fra gli operatori e gli organi preposti al controllo delle denaturazioni, si applica la procedura prevista dallo stesso testo unico di cui al comma precedente. Il verbale di cui all'articolo 1 e successive modificazioni del medesimo testo unico e' redatto dagli organi predetti in contraddittorio dell'operatore.
Art. 25
1. Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.