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Sez. 1, Sentenza n. 6280 del 01/12/1979 (Rv. 403012 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DL N 660 DEL 1973 - INTERESSI PER LA RITARDATA RISCOSSIONE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI DOVUTE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PREDETTO DECRETO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403012-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DL N 660 DEL 1973 - INTERESSI PER LA RITARDATA RISCOSSIONE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI DOVUTE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PREDETTO DECRETO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*

L'art 10 del DL 5 novembre 1973, n 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, il quale stabilisce, tra l'altro, che non sono dovuti interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari dovute in applicazione delle Disposizioni del predetto decreto, presuppone che vi sia correlazione fra l'istanza di ammissione alla definizione della controversia in Sede amministrativa e l'effettiva eliminazione della vertenza mediante l'applicazione dei criteri previsti nel decreto suindicato. Conseguentemente, l'esenzione dal pagamento degli interessi di mora non puo essere invocata dal contribuente il quale abbia posto termine alla controversia versando spontaneamente l'importo del tributo nella misura pretesa dalla amministrazione finanziaria, sia pure dopo la conversione in legge del decreto n 660 del 1973.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)