Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 18/06/1981 Ud. (dep. 27/10/1981) Rv. 150716 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO ANCHE SOLO NEGOZIALE DEL TERRENO - SUFFICIENZA - AVVENUTA ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO ANCHE SOLO NEGOZIALE DEL TERRENO - SUFFICIENZA - AVVENUTA ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva non è necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, ma è sufficiente che attraverso una attività materiale ed anche esclusivamente negoziale - il proprietario del suolo proceda al suo frazionamento a scopo inequivocabilmente edificatorio. Ne discende che qualora il frazionamento venga realizzato mediante attività meramente negoziale - il reato deve intendersi già perfezionato con la vendita dei singoli lotti, anche se successivamente gli edifici verranno costruiti da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione.*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)