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Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 18/06/1981 Ud. (dep. 27/10/1981) Rv. 150716 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO ANCHE SOLO NEGOZIALE DEL TERRENO - SUFFICIENZA - AVVENUTA ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150716-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - FRAZIONAMENTO ANCHE SOLO NEGOZIALE DEL TERRENO - SUFFICIENZA - AVVENUTA ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva non è necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, ma è sufficiente che attraverso una attività materiale ed anche esclusivamente negoziale - il proprietario del suolo proceda al suo frazionamento a scopo inequivocabilmente edificatorio. Ne discende che qualora il frazionamento venga realizzato mediante attività meramente negoziale - il reato deve intendersi già perfezionato con la vendita dei singoli lotti, anche se successivamente gli edifici verranno costruiti da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)