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Sez. 5, Sentenza n. 12531 del 25/10/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 217939 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Bancarotta impropria - Disciplina prevista dall'art. 219 Legge fall. - Estensibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217939-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 219 del R.D. 16.3.1942 n. 267, che esclude il concorso di reati - e dunque il cumulo materiale delle pene - in caso di commissione da parte dell'imprenditore di più fatti tra quelli previsti negli artt. 216, 217 e 218, è applicabile estensivamente - trattandosi di norma favorevole all'imputato - anche ai reati di bancarotta cosiddetta "impropria", commessi dagli amministratori di società o dalle altre persone diverse dal fallito indicate nel primo comma dell'art. 223 della Legge fallimentare, attesa la identità di "ratio" posta a base dei due tipi di bancarotta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)