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Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. - Compatibilità con l’espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656761-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)