Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008 (Rv. 603372 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONI DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE | Controversia relativa all'esecuzione di un contratto d'opera - Accordo verbalizzato dal c.t.u. in assenza del giudice - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONI DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE
L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 199, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)