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Sez. L, Sentenza n. 2306 del 15/04/1982 (Rv. 420185 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - DECRETO - DECISORIETÀ E DEFINITIVITÀ - ESCLUSIONE - REVOCABILITÀ E RECLAMABILITÀ - SUSSISTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420185-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - DECRETO - DECISORIETÀ E DEFINITIVITÀ - ESCLUSIONE - REVOCABILITÀ E RECLAMABILITÀ - SUSSISTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento con il quale il giudice delibera sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato non ha natura decisoria e non è definitivo, ma, in quanto emesso in esito ad un procedimento camerale soggetto alla disciplina degli art. 742 e segg. cod. proc. civ., è revocabile e reclamabile davanti al giudice superiore e, conseguentemente, non è impugnabile con ricorso per Cassazione (neanche sotto il profilo della sua mancata emissione da parte del giudice che ne era stato richiesto) perché non suscettibile di passare in cosa giudicata. (Conf 5928/79; (Conf 4223/79; (Conf 706/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)